Procedura di ripristino per fornitura non richiesta
E.ON Energia ha aderito alla procedura volontaria di ripristino che, in caso di contratto e attivazione non richiesti, garantisce per quanto possibile al cliente finale la continuità della fatturazione da parte del venditore precedente (Allegato alla delibera 228/2017/R/com).
Pertanto, il cliente domestico che abbia presentato un reclamo a E.ON Energia per contestare un contratto o una attivazione non richiesta, entro 20 giorni dalla risposta motivata al reclamo, può manifestare per iscritto a E.ON Energia la propria volontà di aderire alla procedura di ripristino. Se il reclamo viene accolto da E.ON Energia o accertato positivamente dallo Sportello Consumatori, la procedura di ripristino garantisce al cliente:
- ripristino del contratto con il venditore precedente (o, se questo non fosse possibile, l’attivazione dei servizi di ultima istanza)
- condizioni economiche per i prelievi relativi al periodo transitorio pari al massimo alle condizioni economiche applicate:
- ai clienti in maggior tutela, per il settore elettrico, ad esclusione del corrispettivo PCV relativo alla commercializzazione della vendita al dettaglio
- ai clienti in tutela, per il settore gas naturale, ad esclusione del corrispettivo QVD relativo alla commercializzazione della vendita al dettaglio
La procedura di ripristino è attivata automaticamente da E.ON Energia nei confronti dei clienti non domestici, nel caso in cui il reclamo venga accolto o accertato positivamente dallo Sportello Consumatori.
In alternativa alla procedura ripristinatoria, il cliente domestico può attivare la procedura conciliativa presso:
- l’Organismo ADR di Conciliazione Paritetica di E.ON Energia (https://www.eon-energia.com/it/informazioni-utili/approfondimenti/conciliazione.html)
- il Servizio Conciliazione Clienti di ARERA (www.conciliazione.energia.it)