Procedura di ripristino per fornitura non richiesta

E.ON Energia ha aderito alla procedura volontaria di ripristino che, in caso di contratto e attivazione non richiesti, garantisce per quanto possibile al cliente finale la continuità della fatturazione da parte del venditore precedente (Allegato alla delibera 228/2017/R/com).

Pertanto, il cliente domestico che abbia presentato un reclamo a E.ON Energia per contestare un contratto o una attivazione non richiesta, entro 20 giorni dalla risposta motivata al reclamo, può manifestare per iscritto a E.ON Energia la propria volontà di aderire alla procedura di ripristino. Se il reclamo viene accolto da E.ON Energia o accertato positivamente dallo Sportello Consumatori, la procedura di ripristino garantisce al cliente:

  • ripristino del contratto con il venditore precedente (o, se questo non fosse possibile, l’attivazione dei servizi di ultima istanza)
  • condizioni economiche per i prelievi relativi al periodo transitorio pari al massimo alle condizioni economiche applicate:
    • ai clienti in maggior tutela, per il settore elettrico, ad esclusione del corrispettivo PCV relativo alla commercializzazione della vendita al dettaglio 
    • ai clienti in tutela, per il settore gas naturale, ad esclusione del corrispettivo QVD relativo alla commercializzazione della vendita al dettaglio 

La procedura di ripristino è attivata automaticamente da E.ON Energia nei confronti dei clienti non domestici, nel caso in cui il reclamo venga accolto o accertato positivamente dallo Sportello Consumatori.

In alternativa alla procedura ripristinatoria, il cliente domestico può attivare la procedura conciliativa presso: