Voltura

Tra le procedure più comuni che i consumatori si trovano ad affrontare nell’ambito della gestione delle utenze vi è la voltura.

Voltura: cos’è e quando è necessaria

La voltura consiste nel cambio di intestazione di un’utenza – domestica o business – relativa alla fornitura di luce o gas. Il caso più comune per cui si rende necessaria questa procedura è il passaggio di proprietà di un immobile, sia che avvenga per una vendita che per un’eredità, tuttavia anche nel caso di affitto di un appartamento, di un ufficio o di un negozio, l’accordo tra le parti può prevedere il cambio di titolarità per le bollette.

Per definirsi tale, la voltura prevede che il contatore sia attivo e che quindi non vi sia interruzione del servizio nella fase di passaggio tra un intestatario e l’altro. È questa, infatti, la principale differenza tra voltura e subentro: quest’ultimo presuppone proprio la riattivazione del contatore parallelamente alla creazione di una nuova utenza. Inoltre, nel caso di fornitura di gas non è possibile prevedere contestualmente al cambio di intestatario anche il cambio del fornitore, processo invece usuale nel caso di fornitura elettrica.

Procedura e documentazione per la voltura

La richiesta della voltura è un’operazione piuttosto semplice ma completamente a carico del nuovo inquilino. Molti operatori, tra cui E.ON, permettono di avviare la procedura tramite la compilazione di un semplice modulo online, in cui si forniscono le informazioni necessarie per l’attivazione del nuovo contratto – del mercato libero o del mercato tutelato - e si sceglie l’offerta sulla base della stima dei propri consumi.

Tra i documenti richiesti che conviene tenere a portata di mano vi sono:

Codice fiscale del nuovo intestatario;

Dati anagrafici come nominativo, data e luogo di nascita e indirizzo dell’immobile per cui si vuole effettuare la voltura delle utenze;

Codice POD (nel caso di una voltura luce) oppure codice PDR (se si sta richiedendo una voltura gas): si tratta in entrambi i casi di un codice di 14 caratteri che si trova in alto a sinistra sulla bolletta o sul contatore elettronico e rappresenta il codice identificativo e univoco dell’utenza;

Codice IBAN del nuovo titolare, necessario solo nel caso si opti per la domiciliazione bancaria È infine necessario provare di essere il proprietario o l’inquilino dell’immobile al fornitore di energia elettrica o di gas e di avere dunque diritto di richiedere una voltura per l’intestazione delle utenze.

Costi e tempi per la voltura

Affinché la voltura sia effettiva e venga attivata la nuova utenza, si rendono necessari all’incirca 4 giorni lavorativi. Dal momento della richiesta del nuovo titolare, infatti, il venditore, ossia il fornitore di energia elettrica o di gas, si riserva almeno due giorni lavorativi per verificare la validità dei documenti ed accettare di procedere con l’operazione.

Dopo che il venditore ha comunicato la conferma al nuovo intestatario, sono necessari almeno altri 2 giorni lavorativi perché la voltura venga registrata e implementata.

Il costo della voltura prevede dei contributi fissi ed altri variabili che cambiano in base alla tipologia di operatore scelto.

• per quanto riguarda gli oneri amministrativi dovuti al distributore, per le forniture di energia elettrica, sono azzerati, mentre per le forniture di gas dipendono dal prezziario del distributore competente.

• I corrispettivi per le prestazioni commerciali sono invece variabili a seconda della tipologia di offerta o di servizio (mercato libero, Servizio tutele graduali, Servizio tutela vulnerabilità)

Domande frequenti sulla voltura

Sono molte le domande che si pongono gli utenti relativamente alla voltura. Abbiamo raccolto le più comuni per dare una risposta chiara ed immediata.

1. Il nuovo inquilino deve pagare gli eventuali debiti contratti dal vecchio titolare?

No, trattandosi di un nuovo contratto il venditore non può chiedere il pagamento delle morosità al nuovo intestatario, tuttavia è possibile che venga richiesta all’inquilino entrante una dichiarazione di estraneità al debito.

2. Il fornitore può rifiutare di accettare la voltura?

Sì, è possibile. Generalmente ciò avviene nel caso in cui il richiedente non abbia fornito la prova di essere in regolare possesso, proprietà o detenzione dell’immobile, ma nell’ambito del mercato libero possono esserci anche altre motivazioni e anzi il fornitore è libero di recedere dal contratto non appena abbia valutato la richiesta di voltura.

3. È possibile effettuare una voltura con contestuale cambio di fornitore?

Sulla base delle regole attualmente definite da ARERA, è possibile solo nel settore elettrico, non ancora nel settore del gas. Al contrario, è sempre possibile cambiare operatore per le utenze se si procede con il subentro, poiché in questo caso il contatore è stato precedentemente disattivato.

4. È possibile richiedere la voltura senza conoscere il precedente fornitore di luce e gas?

Sì, ma per le forniture di gas, prima di procedere con la richiesta di voltura, è necessario rivolgersi allo Sportello per il Consumatore di Energia, che saprà fornire le informazioni necessarie entro dieci giorni lavorativi.

5. Chi chiede la voltura deve saldare eventuali bollette non pagate dal cliente uscente?

E.ON non richiede il pagamento delle bollette non pagate dal cliente uscente, a condizione che i relativi consumi non siano riconducibili al richiedente di voltura. Per dimostrare l’estraneità al debito pregresso, se sei il richiedente ti chiediamo:

· atto notorio compilato e firmato dal proprietario dell’immobile (disponibile sul sito www.eon-energia.com/informazioni-utili/modulistica-eon-casa.html)

· documento di identità e codice fiscale del proprietario dell’immobile e del Richiedente

· contratto di affitto o atto di rogito o qualsiasi altro atto attestante il titolo del Richiedente sull’immobile.

Se la sopracitata documentazione non perviene entro 10 giorni solari, la richiesta di voltura decade, dandone comunicazione al richiedente entro i successivi 2 giorni lavorativi.

Se dalla documentazione risulta un utilizzo della fornitura, da parte del Richiedente, precedente alla richiesta di voltura, richiediamo a quest’ultimo il pagamento dello scaduto per la parte di sua competenza. Il pagamento di eventuali debiti pregressi alla richiesta di voltura sarà addebitato al richiedente, ad esempio, in questi casi:

· voltura da parte dell’erede nel caso di decesso del cliente uscente

· voltura nei casi di separazione o divorzio dal cliente uscente

· voltura nei casi di trasformazione/fusione/incorporazione societaria.

A seguito delle verifiche, potremmo decidere di non accogliere la richiesta di voltura, dandone apposita comunicazione entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione da parte del richiedente.